Climatizzazione
estiva e invernale, le FAQ aggiornate dal Mise su ispezioni e
manutenzione
Le
risposte alle domande più frequenti elaborate dal Misitero dello
Sviluppo Economico
Venerdì
13 Marzo 2015
Aseguito
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014
del decreto 10 febbraio 2014, sono stati resi disponibili gli
strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del
cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013)
recante la definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e
sanitari.
Al
fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni
locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si
riportano le risposte alle domande più frequenti elaborate dal
Misitero dello Sviluppo Economico.
IMPIANTO
TERMICO
1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e
“unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato
alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto
termico”?
Il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito
d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione
dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi
impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti.
Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le
ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica
degli edifici.
A
tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto
termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs.
192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla
legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma
1, l-tricies), recita:
l-tricies
"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non
sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli
impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate.”
Tenuto
conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto
termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e
sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema
edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di
impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a
fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio
della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze
al focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non
sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi
comprese anche:
gli edifici
residenziali monofamiliari.
le singole
unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali
(ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio
agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato,
patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria
comparabile a quello tipico di una destinazione puramente
residenziale.
Sono
assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo
nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli
ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche
e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei
locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano
di temperature controllate.
CONTROLLO
E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e
manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa
frequenza?
Il
responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne
assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e
s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché
siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo
le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs.
92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico
come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in
caso di singole unità immobiliari
residenziali; il proprietario, in caso di singole unità
immobiliari residenziali non locate; l'amministratore,
in caso di edifici dotati di
impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il
proprietario o l'amministratore delegato in
caso di edifici di proprietà di
soggetti diversi dalle persone fisiche".
La
predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli
impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli
controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito
dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli
impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni
fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove
disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o
indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali
interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o
invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li
costituiscono.
I
modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur
prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui
relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non
sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e
pertanto non sono esaustivi in tal senso.
Gli
interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a
regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel
rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle
medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del
D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di
efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e
12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo
di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da
rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia
per ricevuta e presa visione.
Sui
modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono
essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni
effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da
effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo
stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il
successivo intervento.
3. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui
all’art. 7 del DPR n.74/2013, quale documentazione deve essere
rilasciata dal manutentore al responsabile
dell’impianto?
L’art.
7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver
eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e eventuale
manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto
legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014
con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4,
pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti
di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di
controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013. Sugli
stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in
forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR
n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui
necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e
delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la
relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso
articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro
il ……..”.
Per
quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica
del sottosistema di generazione (che nel caso del rapporto di
controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la
misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli
allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni
compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che,
ferma restando obbligatoria tale esecuzione:
in
occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n.
74/2013;
con
la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n.
74/2013, con contestuale invio all'indirizzo indicato dalla Regione
o Provincia autonoma competente per territorio;
nei
restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del
manutentore, previa valutazione dello stato del
generatore.
LIBRETTO
DI IMPIANTO
4. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna
usare e chi compila questo documento??
Ai
sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per
la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono
essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n.
55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di
“libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche
gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento.
Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle
diverse possibilità di composizione dell’impianto termico.
L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per
i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti
esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al
caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti
dell’impianto termico.
Per
gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura
del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la
gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica
previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di
manutentori o installatori.
Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata
introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2
del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a
partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di
impianti termici o in occasione di controlli periodici di
efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli
interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà
obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM
10 febbraio 2014.
Per
ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo
libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra
edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto
regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti
centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è
distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di
rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati)
dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due
diversi libretti di impianto.
Nel
caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o
raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo,
vanno anche compilati i libretti degli impianti
autonomi.
5. Il DM 10 febbraio 2014 consente al responsabile dell’impianto di
selezionare, fare compilare e aggiornare le sole schede del
libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico e, nel
caso di successive aggiunte di componenti o apparecchi, di
aggiornare il libretto mediante compilazione delle sole schede
pertinenti agli interventi eseguiti. Nell'ottica di adattare ancora
meglio il libretto all'effettiva composizione dell'impianto, è
consentito, nel libretto in formato elettronico e,
conseguentemente, nella copia conforme stampata su carta,
aggiungere ulteriori campi nel caso di un numero di componenti
maggiore di quelli riportati nella versione pubblicata in allegato
al decreto, e/o eliminare parti di schede non pertinenti
all'impianto, che, se lasciate non compilate, potrebbero essere
interpretate come omissioni?
La
risposta è affermativa: se, ad esempio, sono presenti nell'impianto
quattro vasi di espansione e due pompe di circolazione, è possibile
inserire sotto le righe relative ai tre vasi di espansione VX1, VX2
e VX3 una quarta riga eguale alle preesistenti contrassegnandola
con VX4, e duplicare la parte di scheda di cui al punto 6.4 creando
un campo per la situazione iniziale e le eventuali successive
sostituzioni per la seconda pompa di circolazione. Analogamente, se
l'impianto non fornisce un servizio di climatizzazione estiva, o se
questo è presente ma non necessita di un sistema di trattamento
dell'acqua di raffreddamento, è possibile eliminare la parte 2.5
della scheda 2 che altrimenti, non compilata, darebbe adito a dubbi
sulla completa compilazione del libretto (richiesta alla voce B del
rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2).
TRATTAMENTO
DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA
6. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5,
cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico
parziale” e “ a recupero termico totale”?
In
relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa
che:
il
termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a
perdere;
il
termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in
cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri
evaporative);
il
termine "a recupero termico totale " individua circuiti
chiusi.
CONTROLLI
DI EFFICIENZA ENERGETICA
7. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza
energetica?
I
controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi
dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli
interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui
all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti
di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza
energetica riguardante:
a)
il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del
decreto legislativo; b) la verifica della
presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della
temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati; c) la verifica della presenza
e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove
previsti.” La
cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R.
74/2013.
L’art.
8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di
efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a)
all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura
dell’installatore; b) nel caso di
sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come
per esempio il generatore di calore; c) nel
caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali
da poter modificare l’efficienza energetica.
Per
quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in
accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si
procede al controllo di efficienza energetica solo quando la
potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione
invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
Per
quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla
nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che
recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla
potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine
frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che
per “stesso impianto” si intende che la somma
delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al
servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli
apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul
suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di
controllo di efficienza energetica.
Circa
i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore
e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A
del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o
uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i
limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si
possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non
sono previsti i controlli di efficienza energetica.
L'articolo
2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli
impianti termici alimentati esclusivamente con fonti
rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza
energetica di cui all'articolo 2, comma 1.
Ai
fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di
"impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili"
resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli
ausiliari.
PERIODICITÀ
DELL'INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA
ENERGETICA
8. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di
efficienza energetica all’autorità competente?
I
commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l'obbligo di
compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in
occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione
secondo le indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore
ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto.
Il
comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di
trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica
alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste
all’uopo designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le
suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.
REQUISITI
MANUTENTORI
9. Quali sono i requisiti che devono avere i manutentori degli
impianti termici e come li devono dimostrare?
Le
operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono
essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M.
37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie
impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici
sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M.
37/08. In particolare esse sono:
lettera
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei
locali;
lettera
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Nella
maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas,
occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice
dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di
Commercio.
Nel
caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra
occorre, inoltre, che l’impresa sia inscritta al registro nazionale
delle persone e delle imprese ai sensi del DPR
43/2012.
MACCHINE
FRIGORIFERE
10. Per gli impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore è
sufficiente compilare e tenere aggiornato il libretto di impianto
?
Per
le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità
uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre
tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pubblicato sul
sito del Ministero dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno,
anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature,
va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), una dichiarazione contenete informazioni riguardanti la
quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi
all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo
registro dell’apparecchiatura.
11. All'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, è
prescritto che le macchine frigorifere e le pompe di calore per le
quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato
che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza
energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli
misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul
libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione
iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Manca però una norma
tecnica che prescriva le procedure operative e le condizioni di
prova. Come garantire l'affidabilità e la ripetibilità dei
risultati ottenuti?
Attualmente
è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il
controllo del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8
comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli
impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie
di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme
tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e
sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza
energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza
effettuare il controllo del sottosistema di generazione